DELIBERA N°X/1118 DEL 20.12.2013 (qui trovate la delibera completa)
Aggiornamento delle disposizioni per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici.
ALLEGATO AL DECRETO 5027 DEL 11-6-2014
Disposizioni operative per lesercizio, la manutenzione, il controllo e ispezione impianti termiciin attuazione della DGR X/1118 DEL 20-12-2013
In sintesi le tempistiche da rispettare per la manutenzione sono in ordine :
1° Quella rilasciata per iscritto su apposito libretto dall'installatore dell'impianto
2° Se l'installatore non rilascia nulla va rispettata quella scritta sul manuale d'uso e manutenzione rilasciato dal produttore dell'apparecchio
3° In caso che l'installatore non abbia lasciato prescrizioni e che il produttore non sia più in grado di fornire copia del manuale d'uso e manutenzione va rispettato quanto scritto in tabella al punto 4
14 Controllo, manutenzione e verifica dell’efficienza degli impianti termici
1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione e verifica dell’efficienza dell’impianto
termico devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo
Economico 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni contenute nelle istruzioni
tecniche per l’uso e la manutenzione rese disponibili dall’impresa installatrice dell’impianto. Per gli
impianti con apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore
contenenti gas fluorurati ad effetto serra, il personale e la ditta manutentrice devono essere
certificati come previsto dal D.P.R. 43/2012.
- E' importante che la tempistica venga specificata per iscritto su apposito libretto per avere valore
2. Qualora l’impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano
più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei
dispositivi che costituiscono l’impianto termico devono essere eseguite conformemente alle
prescrizioni tecniche contenute nelle istruzioni relative allo specifico modello elaborate dal
produttore ai sensi della normativa vigente.
- Il libretto di istruzioni fa parte della documentazione obbligatoria da avere con la caldaia
Per “non siano più disponibili” non basta aver perso il libretto ma deve essere il produttore a non essere più in grado di fornire le istruzioni specifiche.
3. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione delle restanti parti dell’impianto termico e
degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del
fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle
normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.
- Vedi tabella al punto 4
4. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione previste per l’efficienza energetica
dell’impianto devono essere riportate sui Rapporti di controllo tecnico ed eseguite secondo le
indicazioni specificate nella tabella che segue.
- La manutenzione di efficienza energetica da effettuarsi non è altro che la prova dei fumi e il bollino verde o telematico a partire dal 1 agosto 2014
Tipo_di_generatore | Alimentazione____ | Potenza_in_KW | Cadenza_controlli |
Generatore a fiamma | Metano o Gpl | <35 | 2 anni |
Generatore a fiamma | Metano o Gpl | >35 | 1 anno |
Generatore a fiamma | Metano o Gpl | >350 | 1anno + rendimento a meta stagione |
Pompa di calore | 4 anni |
I modelli dei Rapporti saranno approvati con provvedimento dirigenziale, anche a seguito
dell’adozione degli stessi a livello nazionale. Fino alla adozione formale, saranno utilizzati i
rapporti conformi agli allegati “G” e “F” del D.D.U.O. n. 6260 del 13luglio 2012 e ss.mm.ii.
5. I controlli di efficienza energetica di cui ai commi precedenti devono essere inoltre realizzati:
a) all’atto della prima messa in esercizio dell’impianto, a cura dell’installatore;
b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il
generatore di calore;
c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici ma che possono modificare
l’efficienza energetica dell’impianto.
6. Il successivo controllo deve essere effettuato entro i termini di cui al comma 4 a far data
dall’effettuazione dell’ultimo controllo o secondo le eventuali indicazioni dell’installatore e/o
manutentore ai sensi del comma 7.
7. Gli installatori e i manutentori degli impianti termici, abilitati ai sensi del Decreto del Ministro
dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, nell’ambito delle rispettive responsabilità e per
comprovati motivi di sicurezza, devono indicare:
a. le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto da loro installato o
sottoposto a manutenzione, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
b. la frequenza delle operazioni di cui alla lettera a) se maggiori di quanto previsto al precedente
comma 4.
Tali indicazioni devono essere consegnate al committente o all’utente in forma scritta, facendo
riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell’impianto e indicando in dettaglio i
motivi.
8. Gli impianti termici devono essere muniti di un “Libretto di impianto”. In caso di trasferimento
della proprietà dell’immobile o dell’unità immobiliare, a qualsiasi titolo, i libretti di impianto
devono essere consegnati all’avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati.
9. I modelli dei libretti di cui al comma 8 e dei rapporti di controllo tecnico di cui al comma 4 sono
approvati con disposizioni dirigenziali, a seguito dell’approvazione da parte del competente 25
Ministero. Fino a che tali modelli non saranno approvati, sono da utilizzarsi i modelli in vigore alla
data di pubblicazione sul B.U.R.L. delle presenti disposizioni.
10. In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione e verifica, si effettua un
controllo di efficienza energetica riguardante:
a) il controllo del sottosistema di generazione come definito nell’Allegato A del Decreto
legislativo 192/05 e ss.mm.ii.;
b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura
centrale e locale nei locali climatizzati;
c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell’acqua, dove previsti.
Tali operazioni sono effettuate secondo i rispettivi rapporti di controllo tecnico di cui al comma 4.
11. Al termine delle operazioni, l’operatore che effettua il controllo provvede a redigere e
sottoscrivere uno specifico Rapporto di controllo tecnico, come indicato al comma 4 del presente
punto. Una copia del Rapporto di controllo tecnico è rilasciata al Responsabile dell’impianto, che lo
conserva e lo allega ai libretti di cui al comma 8; una copia è conservata a cura del Manutentore o
Terzo responsabile per un periodo non inferiore a 5 anni per eventuali verifiche documentali da
parte delle Autorità competenti. La trasmissione del Rapporto di controllo tecnico in forma cartacea
all’Autorità competente non è più necessaria; tale trasmissione deve essere fatta solo su esplicita
richiesta della stessa Autorità ai fini delle verifiche documentali ad essa in carico. Il Rapporto deve
essere registrato in CURIT entro la fine del mese successivo alla data di controllo dell’impianto. La
manutenzione si intende conclusa al momento in cui tutti i componenti che costituiscono l’impianto
sono stati sottoposti a manutenzione. La data di controllo da riportare sui rapporti è quella con cui
viene conclusa la manutenzione di tutte le parti dell’impianto.
12. Gli apparecchi non collegati tra di loro a servizio di un’unica unità immobiliare (moduli radianti
a gas, generatori d’aria calda e termoconvettori) rappresentano un unico impianto ma sono soggetti
a manutenzione differenziata, in base alla potenza nominale al focolare di ciascun apparecchio,
salvo diverse indicazioni del costruttore. Il modello di Rapporto di controllo tecnico da utilizzare è
quello per impianti di potenza pari alla somma delle potenze di tutti gli apparecchi.
13. La misurazione in opera del rendimento di combustione per gli impianti costituiti da generatori
in batteria o da generatori modulari a moduli indipendenti, fatte salve indicazioni diverse date dal
costruttore, deve essere eseguita per singolo generatore o modulo. Nel caso di moduli termici,
costituiti da più elementi termici inscindibili, la misurazione deve essere eseguita considerando i
moduli come unico generatore. Per la misurazione occorre fare riferimento alle norme UNI vigenti,
nello specifico alla norma UNI 10389.
Non è prevista la misurazione in opera del rendimento di combustione per i generatori alimentati da
combustibili solidi. Tale misurazione sarà possibile nel momento in cui sarà disponibile una
specifica norma tecnica adottata da un ente normatore nazionale.